STATUTO
C.I.S.A.
(Approvato dall' Assemblea del 23.11.2005 e modificato il 28/01/2009)
Capo
I
Art. 1. DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA.
1. Ai sensi dell’art. 31 del T.U. n° 267/2000, in forza di apposita convenzione, è costituito un Consorzio fra Enti locali denominato “CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE”, in sigla C.I.S.A., per l'assunzione diretta e la gestione dei servizi pubblici e delle funzioni indicati nell'art. 3.
2. Il Consorzio è lo strumento operativo dei soggetti consorziati, dotato di propria personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale per la gestione associata e coordinata dei servizi e delle funzioni, nonchè per lo svolgimento delle attività che gli Enti consorziati decidano, con apposita deliberazione, di affidare o delegare al Consorzio.
3. Il Consorzio ha personalità giuridica diritto pubblico ed è dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale ed organizzativa.
4. Il Consorzio assume il metodo ed i principi della contabilità finanziaria ed il criterio di gestione dei servizi per centri di imputazione mediante il quale ogni Ente consorziato partecipa ai costi e ai ricavi del singolo servizio cui ha aderito. Inoltre, il Consorzio può assumere la titolarità, su apposita domanda di ciascun consorziato, di singoli servizi in modo diverso da un altro partecipante. A tal fine si applica il principio della gestione per centri di costo per cui i maggiori costi derivanti dalla gestione sono imputati al singolo comune.
5. In quanto Ente pubblico il Consorzio, per il raggiungimento dei fini istituzionali può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. 241/90. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della L. n° 241/90, il Consorzio, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
Art. 2. SEDE E DURATA DEL CONSORZIO.
1. Il Consorzio ha la propria sede legale in Serramanna, Via Serra 45.
2. La sede può essere trasferita con delibera dell’Assemblea, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi, purchè nell’ambito del territorio dei Comuni consorziati. Con delibera del Consiglio d’Amministrazione, il Consorzio potrà istituire unità locali per la gestione ottimale dei servizi.
3. Il Consorzio ha durata fino al 31 Dicembre 2030.
4. La durata è prorogata di nove anni in nove anni salvo che, almeno tre anni prima di ogni scadenza, intervengano apposite deliberazioni di recesso da parte dei competenti organi di Enti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione.
5. Il Consorzio potrà cessare anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Consortile assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti rappresentanti almeno i 2/3 delle quote consortili complessive. In tal caso le procedure di scioglimento e liquidazione verranno svolte dal Collegio dei Revisori, che assumeranno la funzione di liquidatori, avvalendosi del personale consortile.
6. A seguito dell’estinzione il patrimonio del Consorzio verrà ripartito coi seguenti criteri:
a) gli impianti e le reti insistenti sul territorio dei singoli Comuni, se a suo tempo costruiti a cura e spese del Comune interessato o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi con vincolo di destinazione alla realizzazione di quelle esclusive opere, verranno assegnati gratuitamente ai singoli Comuni di pertinenza;
b) gli impianti e le reti insistenti sul territorio dei singoli Comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), saranno ugualmente assegnati ai singoli Comuni interessati ma, in tal caso, ciascun Comune dovrà rimborsare alla liquidazione del Consorzio il valore degli impianti e reti ad esso assegnati per la parte non ancora ammortizzata. Così anche per gli impianti centralizzati al servizio di più Comuni, nel qual caso la somma da versare da ciascuno di essi sarà determinata in base alle quote di partecipazione;
c) i beni assegnati in affitto od in comodato saranno restituiti a ciascuno dei Comuni che li avevano assegnati;
d) gli impianti centralizzati e le altre attività nette risultanti dallo stato finale di liquidazione saranno ripartiti in proporzione alla quota di partecipazione, all'occorrenza mediante criteri integrativi di compensazione fra gli Enti interessati.
Art. 3. FUNZIONI E FINALITA’.
1. Il Consorzio è costituito per l’assunzione diretta, nelle forme e secondo le modalità per ciascuno di essi consentite, dei seguenti servizi, funzioni e attività di interesse degli enti consorziati:
a) realizzazione e gestione di impianti e del servizio di captazione, raccolta, potabilizzazione ed adduzione della risorsa idrica;
b) progettazione, costruzione e gestione di una rete di depurazione delle acque, che preveda fra l’altro il rilevamento della portata convogliata dai collettori e della qualità dei liquami, nonché la tempestiva segnalazione ai Sindaci dei Comuni degli eventuali scarichi non contenuti nei limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti compresa la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento differenziato per i Comuni consorziati e per quelli che ne facciano richiesta;
d) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di compostaggio di qualità;
e) la gestione del servizio espropriazioni ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 327/2001;
f) la gestione del catasto dei terreni e dei fabbricati ai sensi del D.Lgs. n° 112/1998 e successivi decreti ministeriali di attuazione;
g) l’esplicazione di ulteriori attività accessorie e connesse a quanto sopra indicato.
2. Il Consorzio potrà inoltre svolgere le seguenti attività:
a) la gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi plurimi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in conformità a quanto previsto dalla L. n° 36/94;
b) l’espletamento delle funzioni amministrative delegate dai Comuni in relazione alle autorizzazioni allo scarico di tipo non residenziale, al controllo ed alla gestione del contenzioso;
c) la gestione integrata dei tributi comunali e provinciali, incluse le attività accessorie;
d) la gestione dello sportello unico per le attività produttive per un sistema di servizi unificati alle imprese;
e) la gestione del servizio di animazione economica mediante l’attivazione nel contesto locale di attività di sostegno all’impresa o progetto d’impresa;
f) la gestione di piani di sviluppo locale previa idonea rilevazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi presenti nel territorio;
g) servizi di gestione tecnica per conto dei Comuni o di altri Enti pubblici o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi di cui ai punti precedenti;
h) la progettazione, realizzazione e gestione di reti di distribuzione di gas;
i) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori e gestione degli appalti relativi ad opere, servizi e forniture che rientrano nelle attività del Consorzio e di quelli che i consorziati decidano di affidare al Consorzio.
3. Alla progettazione e costruzione delle opere necessarie il Consorzio provvederà:
a) con i fondi all’uopo destinati nel bilancio d’esercizio e pluriennale e con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
b) con i finanziamenti concessi dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti in base alle leggi vigenti;
c) con i finanziamenti posti a carico dei singoli Comuni consorziati;
d) con i prestiti, anche obbligazionari e i mutui.
4. I suddetti servizi saranno disciplinati da appositi regolamenti ed attivabili mediante apposite convenzioni coi singoli consorziati.
5. Tutti i servizi potranno essere svolti anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri enti pubblici o di privati mediante la stipula di apposita convenzione disciplinante i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 4. SOCIETA’ DI CAPITALI.
1. Il Consorzio potrà costituire società di capitali a maggioranza pubblica per la gestione dei servizi a rilevanza imprenditoriale di cui all’articolo precedente, e ciò con deliberazione dell’Assemblea da adottare col voto di oltre la metà dei componenti presenti, che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione complessive.
2. A tal fine la società può espletare, direttamente o indirettamente, tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi, funzioni ed attività di cui al precedente articolo, ivi comprese le attività di progettazione, di costruzione di impianti, di commercializzazione, di consulenza tecnica e amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili a tali fini.
3. I servizi di cui trattasi verranno svolti secondo condizioni e modalità approvate dalla Assemblea del Consorzio, che saranno riportate nelle convenzioni di servizio che la società dovrà stipulare.
Capo II
Art. 5. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1. Ai fini della determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio si applica il criterio della riserva del 70% delle quote a favore degli otto Comuni soci del Consorzio alla data del 31.12.04. Nell’ambito di tale 70% il riparto delle quote fra gli otto Comuni predetti avviene per un 20% in misura uguale fra tutti e per il restante 50% in modo direttamente proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune. Il restante 30% delle quote è suddiviso fra tutti i consorziati in maniera direttamente proporzionale al numero degli abitanti.
2. In applicazione del criterio di cui al comma 1, alla data di approvazione del presente Statuto le quote di partecipazione dei Consorziati sono così composte:
Comune di Furtei 6,0%
Comune di Nuraminis 8,1%
Comune di Samassi 13,7%
Comune di Samatzai 6,1%
Comune di Sanluri 20,4%
Comune di Segariu 5,3%
Comune di Serramanna 22,3%
Comune di Serrenti 13,2%
Comune di Villasor 4,9%
2. In caso di ammissione di altri Comuni al Consorzio le quote di partecipazione saranno ricalcolate facendo applicazione del criterio di cui al comma 1. In caso di ammissione di enti locali sovracomunali le quote da attribuire a questi saranno invece determinate nella percentuale sul totale delle partecipazioni deliberata dall’Assemblea consortile e verranno attribuite mediante cessione di uguale percentuale a carico delle quote possedute da ciascun precedente consorziato.
3. Ai fini di garantire la segretezza del voto dei rappresentanti in seno all’Assemblea, le quote di partecipazione devono essere arrotondate al 1° decimale, secondo il criterio numerico dell’arrotondamento per difetto (fino a 0,05 = 0) e per eccesso (oltre 0,05 = 0,1)
4. Le cessioni parziali di quota sono ammesse esclusivamente fra Consorziati e comunque nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma. Devono essere formalizzate con atto pubblico da trasmettere in copia autentica al Consorzio a mezzo di lettera raccomandata da inviare entro 10 giorni dalla stipula.
5. In occasione dei censimenti generali della popolazione si farà adito alla revisione delle quote solo se le variazioni registrate nel numero di abitanti di uno o più Comuni Consorziati saranno ritenute significative a giudizio insindacabile dell’Assemblea del Consorzio.
Art. 6. CAPITALE DI DOTAZIONE E PATRIMONIO.
1. Gli Enti Consorziati, per le finalità di cui al precedente Articolo 3, conferiscono il Capitale di Dotazione. A tal fine il Consorzio dispone, a titolo di Capitale di Dotazione Iniziale, degli impianti, delle reti e dei beni ad esso appartenenti quali risultano dal suo ultimo bilancio approvato.
2. I beni mobili ed immobili conferiti o successivamente acquisiti costituiscono il patrimonio del Consorzio.
3. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea Consortile, che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.
Art. 7. VALUTAZIONE DEI BENI CONFERITI AL CONSORZIO.
1. I beni conferiti dai Consorziati successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto sono valutati al valore storico di acquisizione all’Ente consorziato e/o di costruzione.
2. Detto valore, attualizzato, dev’essere depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati sul valore storico secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati effettuati o siano stati effettuati in maniera difforme dalla legge.
Art. 8. Trasferimenti per partecipazione alle spese.
1. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe e/o trasferimenti regionali, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione detenute dai Consorziati, in sede di redazione di bilancio.
2. I Consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari a un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.
Art. 9. AMMISSIONE AL CONSORZIO.
1. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali.
2. Le richieste di ammissione dovranno essere esaminate dall'Assemblea consortile che deciderà con deliberazione motivata assunta con voto favorevole di oltre la metà dei componenti presenti, che rappresentino almeno i 2/3 delle quote consortili complessive.
3. Con successiva deliberazione, da adottare nella stessa seduta, l’Assemblea consortile stabilirà la quota della partecipazione da riconoscere in capo a ciascun nuovo associato, secondo i criteri di cui all’Articolo 5 che precede, e la uguale percentuale delle cessioni di quote a carico dei Consorziati in atto.
4. L'ammissione comporta l'approvazione di un nuovo schema di convenzione aggiuntiva, con la ridefinizione, su decisione dell'Assemblea come dal terzo comma, del riparto delle quote. tale schema di convenzione sarà sottoposto all’approvazione dei Consigli degli Enti consorziati con le modalità di cui all’art. 31, comma secondo, del T.U. n° 267/2000.
Art. 10. RECESSO DAL CONSORZIO.
1. Uno o più Consorziati possono recedere dal Consorzio purché sulla richiesta di recesso si esprima positivamente l'Assemblea consortile con il voto favorevole di oltre la metà dei componenti presenti, che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione complessive, compreso il recedente.
2. La richiesta di recesso deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 Giugno di ciascun anno. Farà fede il timbro postale. In tal caso il recesso, se assentito dall’Assemblea consortile con le modalità di cui sopra, diverrà efficace ed operante dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
3. Al Comune recedente verranno assegnati gratuitamente gli impianti funzionali insistenti sul suo territorio purchè da esso costruiti direttamente o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo, o anche da terzi, per la realizzazione di opere da effettuarsi esclusivamente in quel territorio comunale.
4. Gli impianti insistenti nel territorio del Comune recedente costruiti dal Consorzio con finanziamenti propri o, comunque, diversi da quelli di cui al Comma precedente saranno ugualmente assegnati al Comune che dovrà rimborsare al Consorzio il valore degli impianti per la parte non ancora ammortizzata, previa detrazione del pro-quota di sua spettanza.
5. Viene fatta eccezione per le opere indivisibili o comunque indispensabili perchè il Consorzio possa continuare ad esercitare i propri servizi nei territori degli altri Comuni non recedenti. Con riferimento a tali opere il recesso comporta rinuncia ad ogni diritto da parte del Comune recedente.
6. Gli eventuali mutui contratti dal Consorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare al Comune recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico del Comune stesso. In alternativa il Comune recedente dovrà subentrare al Consorzio in qualità di Ente mutuatario. L’effettivo subentro del Comune recedente in tali mutui costituirà condizione sospensiva dell’efficacia del recesso pur assentito.
7. Il Comune recedente conserva l'obbligo di concorrere al pagamento degli oneri di ammortamento di mutui in precedenza contratti per l'esecuzione di opere diverse da quelle di cui al comma precedente.
8. La quota di partecipazione del recedente viene attribuita agli altri Consorziati in proporzione, applicando lo stesso criterio di cui all’art. 5 che precede.
Capo III
Art. 11. ORGANI.
1. Sono Organi del Consorzio:
- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consorzio
Art. 12. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o legale rappresentante ovvero di un suo Delegato, designato per iscritto e scelto tra i consiglieri comunali, con potere di voto pari alla quota di partecipazione dell'Ente rappresentato.
2. L'Assemblea consortile, dopo l'insediamento, ha carattere permanente e si susseguono a farne automaticamente parte i legali rappresentanti in carica tempo per tempo od i loro Delegati. L’incarico del Delegato cessa con la scadenza del mandato del delegante.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l’Assemblea consortile sono regolati dalla legge ed alla perdita della qualifica di rappresentante legale dell’Ente.
4. Non possono far parte dell'Assemblea, e se ne fanno parte decadono, i dipendenti del Consorzio, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonchè i titolari e contitolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.
5. Ogni volta che si verifica una modificazione soggettiva dei componenti l'Assemblea, questa, nella sua prima seduta utile, esamina preliminarmente le condizioni dei nuovi membri.
Art. 13. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
1. L'Assemblea consortile è l'organo politico-amministrativo di indirizzo, controllo e verifica del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenziali delle comunità locali, nel cui seno i consorziati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'Assemblea ha il proprio Presidente ed autonomia organizzativa. Essa ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
· Approvazione del regolamento per il funzionamento dell’Assemblea;
· Approvazione della ammissione di nuovi Consorziati e del recesso di Consorziati;
· Esame delle condizioni dei propri componenti e pronuncia di decadenza;
· Elezione e revoca del Presidente dell'Assemblea;
· Elezione e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
· Pronuncia della decadenza e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dall’art. 55 e ss. del T.U. n° 267/2000 e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
· Nomina e licenziamento del Direttore del Consorzio;
· Elezione dei Revisori dei Conti con le modalità previste dall’art. 234 del T.U. n° 267/2000;
· Fissazione dell’indennità di carica, nei limiti di legge, dei componenti l’Assemblea consortile, del Presidente dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio;
· Trattamento economico del Segretario e del Direttore;
· Approvazione delle modifiche statutarie, nei limiti e con le modalità stabilite nel presente atto;
· Approvazione di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere, bilanci preventivi (comprese le variazioni) e consuntivi; programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
· Destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione;
· Approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
· Nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni;
· Approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile limitatamente a quelli appartenenti al patrimonio disponibile;
· Approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
· Approvazione delle convenzioni con Province, Comuni, Aziende, altri Consorzi e Società di cui all’art. 42, comma secondo, Lett. c) del T.U. n° 267/2000;
· Fissazione degli indirizzi da osservare per la gestione dei servizi;
· Dotazione organica del Personale e relative variazioni:
· Assunzione di mutui.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 14. CONVOCAZIONE E SEDUTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE.
1. L'Assemblea Consortile, eccettuata la prima adunanza, è convocata dal Presidente della stessa mediante lettera raccomandata (con avviso di ricevimento), contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare, stabiliti dal Presidente.
2. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea, in termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno o più componenti dell’Assemblea che rappresentino almeno il 20% delle quote di partecipazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. L'avviso dovrà pervenire al domicilio dei componenti almeno cinque giorni interi liberi prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine può esser ridotto a 24 ore e la convocazione effettuata tramite telegramma o telefax.
4. La convocazione della prima adunanza è disposta dal componente l’Assemblea più anziano d’età.
5. L’Assemblea Consortile viene convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale e del bilancio di gestione, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
6. La data della riunione unitamente all’ordine del giorno dovrà essere comunicata ai Comuni Consorziati, che provvederanno a renderla pubblica nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti. Contestualmente, presso la segreteria del Consorzio, devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno a disposizione dell'Assemblea e degli Enti aderenti al Consorzio.
7. La seduta dell'Assemblea è pubblica salvo diversa determinazione motivata dell’Assemblea stessa. Sono segrete le sedute in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti concernenti le persone che implichino apprezzamenti e valutazioni circa le loro qualità e capacità. La convocazione deve rendere noto l’ordine del giorno. Le sedute possono essere di prima o di seconda convocazione. La seconda convocazione ne presuppone sempre una prima riuscita infruttuosa per mancanza del numero legale. Se all’ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione vengono aggiunte proposte nuove per queste ultime la seduta sarà di prima convocazione.
8. L'Assemblea raggiunge il numero legale in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri che siano rappresentativi di almeno il 51% delle quote di partecipazione consortili; in seconda convocazione, quando siano rappresentate almeno il 51% delle quote consortili, indipendentemente dal numero dei presenti;
9. La seconda convocazione dovrà seguire di almeno 2 ore la precedente, sempre che sia prevista nell'avviso di prima convocazione;
10. Alle sedute dell’Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il Segretario del Consorzio, con funzioni di verbalizzante, ed il Direttore. Il Segretario redige i verbali, li sottoscrive unitamente al Presidente e ne cura la pubblicazione.
11. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate in quanto compatibili le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
Art. 15. MODALITÀ DI VOTAZIONE NELL’ASSEMBLEA CONSORTILE.
1. Le votazioni nell’Assemblea consortile si effettuano per teste e quote di partecipazione.
2. Ogni componente dell’Assemblea esprime nelle votazioni un numero di voti pari alle quote di partecipazione possedute dall’Ente che rappresenta.
3. Le deliberazioni, salvo quando il presente Statuto richiede maggioranze qualificate, sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei presenti che siano altresì titolari di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta. Gli astenuti si considerano presenti.
4. Per le votazioni segrete sono predisposte due diverse tipologie di scheda, una destinata alla votazione per teste ed una a quella per quote. Ai fini di tale seconda votazione sono prescritte schede di diverso colore, relative alle unità ed ai decimali delle quote di partecipazione, e vengono consegnate a ciascun componente tante schede sia dell’una che dell’altra tipologia quante sono necessarie per raggiungere la relativa quota di partecipazione, onde evitare il riconoscimento del voto (es.: per una quota del 7,3% saranno consegnate 7 schede da 1 voto e 3 schede da 0,1 voto).
Art. 16. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
1. Il Presidente dell’Assemblea è eletto dall'Assemblea consortile, nel suo seno, nella seduta di insediamento, subito dopo l'esame delle condizioni dei componenti, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nel presente statuto.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese col voto favorevole di oltre la metà dei presenti che siano altresì titolari di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta.
3. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.
4. Il Presidente dell’Assemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni:
a - Rappresenta e convoca l'Assemblea;
b - Stabilisce l'ordine del giorno;
c - Presiede le adunanze;
d - Sottoscrive i verbali delle riunioni e gli altri atti e documenti inerenti l’attività dell’Assemblea;
e - Vigila sulla trasmissione degli atti agli Enti consorziati;
f – E’ responsabile delle procedure per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 17. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri, eletti dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una specifica competenza tecnico amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese su liste concorrenti (che devono contenere sia il nominativo del candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia i nominativi di almeno due e massimo cinque candidati alla carica di Consigliere) presentate da tanti membri dell’Assemblea che rappresentino almeno il 35% delle quote consortili e contenenti i curricula dei candidati proposti.
3. In caso di unica lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione ha luogo con il voto favorevole di oltre la metà dei presenti che siano altresì titolari di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta.
4. In caso di pluralità di liste, la lista che abbia conseguito, con i voti validi espressi, la maggioranza delle quote consortili rappresentate, vedrà eletto quale Presidente il proprio candidato.
5. I quattro seggi di Consigliere saranno ripartiti fra le liste concorrenti sulla base dei voti ottenuti, con applicazione del metodo proporzionale puro.
6. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni. Fino all'esecutività della deliberazione di nomina dei successori restano in carica i componenti uscenti, fatte salve diverse disposizioni legislative.
7. La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente comporta l'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione. La cessazione di uno o più Consiglieri implica la surrogazione col primo dei non eletti della rispettiva lista. In caso di esaurimento della lista nella quale si è verificata la cessazione si procederà al rinnovo dell’elezione dei 4 Consiglieri. I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza dell’originario mandato.
Art. 18.
SOSTITUZIONE E REVOCA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall’Assemblea nel caso in cui non sia in grado di deliberare per effetto dell’obbligo di astensione dei suoi componenti o per altro legittimo motivo.
2. La proposta motivata di revoca dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell’intero Consiglio di Amministrazione, nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi consortili o di ingiustificato e/o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, può essere presentata all’Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta di revoca deve in ogni caso essere notificata all’interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 7 giorni liberi prima della riunione dell’Assemblea fissata per la sua discussione, affinché possa controdedurvi entro il termine perentorio di 48 ore.
4. La deliberazione di revoca di singoli componenti o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione è validamente assunta col voto favorevole dei componenti che siano oltre la meta dei presenti e rappresentino oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio.
5. L’intero Consiglio di Amministrazione, a metà mandato, ed esattamente fra il 29° ed il 31° mese di mandato, è sottoposto a voto confermativo da parte dell’Assemblea. Qualora non ottenga la maggioranza dei presenti alla seduta e delle quote rappresentate in tale votazione, l’intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l’Assemblea procederà nella stessa seduta all’elezione dei nuovi organi a mente dell’art. 17 che precede.
Art. 19. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
1. Il Consiglio di Amministrazione, collabora con il suo Presidente per l’attuazione del programma di governo approvato dall’Assemblea e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del T.U. n° 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge all’Assemblea e che non ricadano nelle competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione; esso riferisce semestralmente all’Assemblea sul proprio operato e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.
3. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) l’adozione della proposta di bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, del rendiconto e della relazione al conto consuntivo;
b) la determinazione delle tariffe dei servizi e dei prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
c) propone la destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione;
d) propone l’estensione delle attività consortili ad altri pubblici servizi.
4. Al Consiglio di Amministrazione, altresì, compete:
a) approvare, in base agli indirizzi dell’Assemblea, i progetti preliminari e definitivi e tutti i provvedimenti che comportano spese non attribuiti ad altri organi;
b) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
c) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
d) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e/o qualitativa dei servizi;
e) nominare, quando necessario, le Commissioni di esperti per selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
f) determinare il misuratore ed i modelli di rilevazione di controllo economico interno di gestione;
g) adottare, in via d’urgenza, le deliberazioni relative a variazioni del bilancio, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
h) approvare, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa dei servizi, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea, dandone tempestiva informazione alla medesima;
i) autorizzare il Direttore ad attuare forme di collaborazione per la realizzazione di servizi comuni, per l’acquisizione di forniture, per l’attività di progettazione in campi specifici di interesse comune dei consorziati, con facoltà di sottoscrivere in merito protocolli o convenzioni.
l) informare semestralmente l’Assemblea sull’andamento della gestione;
m) adottare tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Direttore, del Segretario, dei Dirigenti.
Art. 20. ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente per decisione del Presidente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di due Consiglieri o del Direttore. In caso d'inerzia provvede il Presidente dell’Assemblea. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse intervengono, con funzione consultiva, il Segretario ed il Direttore del Consorzio. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta comunale.
4. Ciascun Ente facente parte del Consorzio, a mezzo del suo legale rappresentante, ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile. La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 45 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
5. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario, dal Direttore o da un dipendente con funzioni di segretario, in mancanza i verbali sono redatti da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tali verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.
Art. 21. PRESIDENTE DEL CONSORZIO.
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.
2. E’ l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità e la continuità delle attività del Consorzio.
3. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio in base ai poteri che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.
4. In particolare, il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dandone informazione all’Assemblea alla prima seduta utile, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto. Tuttavia, l’esercizio di quest’ultima funzione può essere attribuito, con atto scritto, al Direttore, al Segretario od al Responsabile del Servizio a seconda della competenza professionale nella materia oggetto della lite;
b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio d’Amministrazione;
d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e servizi;
f) può delegare per singole materie o affari le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
g) promuove iniziative, sentita l’Assemblea, per concludere accordi di programma con gli altri Enti;
h) nomina il Segretario del Consorzio;
i) vigila sull’esecuzione delle Deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
l) vigila sull’andamento del Consorzio e sull’operato del Direttore;
m) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
n) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio d’Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;
o) comunica all’Assemblea consortile le vacanze dalla carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza;
p) nomina il Vice Presidente in seno al Consiglio di Amministrazione.
Art. 22. VICEPRESIDENTE DEL CONSORZIO.
1. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente, nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 23. PREROGATIVE E RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI.
1. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti locali.
2. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
3. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle riunioni in cui vengano in discussione delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della delibera e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Capo IV
Art. 24. UFFICI E PERSONALE.
1. All’ordinamento degli uffici e del personale del Consorzio si applicano le disposizioni contenute nel T.U n° 165/2001 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel T.U. n° 267/2000.
2. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze del Consorzio è regolato dal contratto individuale nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il comparto Regioni Enti Locali.
3. Il Consorzio disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d’indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strumentali.
4. Gli uffici ed i servizi consortili sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei Comuni consorziati e dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Direttore, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
Art. 25. NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE.
1. Il Direttore è nominato per tre anni dall'Assemblea Consortile con voto palese ed a seguito di proposta del Consiglio di Amministrazione. Può essere riconfermato di triennio in triennio.
2. Quando sussistano particolari motivazioni giustificative le funzioni di Direttore possono essere attribuite, anche temporaneamente, con le modalità di cui al comma precedente, al Segretario od al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Consortile.
3. Durante l'incarico il Direttore può essere licenziato solo per giusta causa, con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente dell'Assemblea consortile, ricevuta la proposta del Consiglio di Amministrazione, la trasmette all'interessato concedendo allo stesso un termine di quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
5. L'Assemblea Consortile delibera il licenziamento a scrutinio segreto e col voto della maggioranza dei presenti che rappresentino oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio.
Art. 26. COMPETENZE DEL DIRETTORE.
1. Al Direttore competono le seguenti funzioni:
a) predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
d) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e del conto consuntivo;
e) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea con funzioni consultive;
f) adotta tutti gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l’esterno e stipula i contratti;
g) svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei Responsabili di servizio, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento;
h) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei Responsabili di servizio, con l’osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai Responsabili di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da adottarsi dagli organi collegiali competenti;
i) determina, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione e su proposta dei Responsabili dei servizi, l’orario di lavoro e l’orario di servizio del personale dipendente, nonché l’orario di apertura al pubblico degli uffici del Consorzio;
l) adotta, sentito il parere dei Responsabili, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi servizi e/o uffici;
m) predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
n) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
o) nomina i responsabili dei servizi;
p) presiede le Commissioni di gara e di concorso con responsabilità sulle relative procedure;
q) sottoscrive la corrispondenza e tutti gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio o dei Responsabili di Servizio.
2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario.
3. La durata dell’incarico è di tre anni rinnovabili. In tutti i casi il Direttore resta in carica fino a nuova nomina. L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa del Consiglio di Amministrazione.
Art. 27. SEGRETARIO DEL CONSORZIO.
1. Gli organi collegiali si avvalgono di un Segretario che assiste alle sedute e ne redige i verbali. La scelta è effettuata tra i Segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Consorzio.
3. Il Segretario, su richiesta degli organi consortili e del Direttore, fornisce consulenze su specifiche questioni.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Direttore o da un dipendente del Consorzio suo delegato.
Art. 28. INCARICHI A CONTRATTO.
1. Per la copertura dei posti di Responsabile dei Servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Consorzio può provvedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e previa deliberazione motivata del Consiglio d’Amministrazione, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla posizione e dal profilo professionale da ricoprire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del T.U. n° 267/2000.
Art. 29. REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E VERIFICA GESTIONE.
1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori composto da 3 membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che ha altresì compiti di verifica della gestione.
2. L’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori su liste concorrenti contenenti sia il nominativo del candidato alla carica di Presidente del Collegio sia i nominativi dei candidati a Revisori. L'elezione avviene a scrutinio palese. Le liste devono essere presentate da tanti membri dell’Assemblea che rappresentino almeno il 35% delle quote consortili e contenenti i curricula dei candidati proposti.
3. In caso di unica lista, la nomina dei Componenti il Collegio dei Revisori ha luogo con il voto favorevole di oltre la metà dei presenti che siano altresì titolari di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta.
4. In caso di pluralità di liste, la lista che abbia conseguito, con i voti validi espressi, la maggioranza delle quote consortili rappresentate, vedrà eletto il proprio candidato Presidente ed il primo dei propri candidati Revisori. La lista che otterrà il secondo quoziente vedrà eletto quale Revisore il proprio candidato Presidente.
5. I Revisori restano in carica per tre anni sono rieleggibili per una sola volta. Il Collegio può validamente operare anche alla presenza di due componenti.
6. L’attività dei Revisori è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità dell’Ente. Il regolamento potrà prevedere, oltre i casi di incompatibilità previsti dall’ordinamento, ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la loro posizione di imparzialità ed indipendenza.
7. Nell’esercizio delle loro funzioni i Revisori possono accedere agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze e presentare relazioni e documenti all’Assemblea. A tale scopo il Collegio predisporrà, unitamente alla relazione al conto consuntivo una ulteriore relazione contenente rilievi e proposte tendenti al conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. I Revisori possono assistere alle sedute dell’Assemblea e, se invitati, del Consiglio di Amministrazione.
9. In caso di inadempienza da parte degli organi nell’adozione di atti obbligatori per legge (bilancio di previsione, conto consuntivo, etc.), il Collegio dei Revisori provvede agli adempimenti di competenza (intervento sostitutivo).
10. La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori comporta l'integrale rinnovo del Collegio. La cessazione di uno o più Revisori implica la surrogazione col primo dei non eletti della rispettiva lista. I nuovo eletti rimarranno in carica fino alla scadenza dell’originario mandato. In caso di esaurimento della lista nella quale si è verificata la cessazione si procederà invece al rinnovo dell’elezione dell’intero Collegio.
Capo V
Art. 30. Funzione normativa.
1. Il presente statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Al presente statuto è allegata una convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni consorziati in cui sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché le regole per le nomine e le competenze degli organi consortili.
3. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi, delle funzioni e delle attività che costituiscono il fine del Consorzio. I regolamenti entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione nell’albo dell’Ente.
Art. 31. TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI.
1. Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'assemblea devono essere trasmessi, a cura del Segretario, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all’Albo.
2. Sono considerati atti fondamentali ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del T.U. n° 267/2000, quelli indicati dall'art. 13 dello Statuto.
3. Le deliberazioni e tutti gli atti del Consorzio potranno essere inviati anche tramite posta elettronica o con altro sistema più adeguato.
Art. 32. Disposizione finale.
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del T.U. n° 267/2000, in quanto compatibili.
2. Tutti i riferimento al T.U. n° 267/2000 contenuti nel presente statuto sono da intendersi dinamici e riferiti anche alle sue successive integrazioni e/o modificazioni.
Art. 33. REVISIONE DEllo statuto.
1. Le deliberazioni di revisione dello statuto, che non comportino modifiche alle disposizioni della convenzione, sono approvate dall’Assemblea consortile con il voto della maggioranza assoluta delle quote consortili che sia altresì espresso da oltre la metà dei componenti presenti alla votazione.
2. Qualora una proposta di revisione statutaria investa anche le disposizioni della convenzione, il nuovo schema di questa dovrà esser sottoposto all’approvazione dei Consigli degli Enti consorziati con le modalità di cui all’art. 31, comma secondo, del T.U. n° 267/2000.
Art. 34. Entrata in vigore.
1. Lo Statuto entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell’albo dell’Ente. E’ pubblicato sul BURAS e sul sito del consorzio www.cisaconsorzio.it ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
INDICE
Capo I
Art. 1. DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA.
Art. 2. SEDE E DURATA DEL CONSORZIO.
Art. 3. FUNZIONI E FINALITA’.
Art. 4. SOCIETA’ DI CAPITALI.
Capo II
Art. 5. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Art. 6. CAPITALE DI DOTAZIONE E PATRIMONIO.
Art. 7. VALUTAZIONE DEI BENI CONFERITI AL CONSORZIO.
Art. 8. Trasferimenti per partecipazione alle spese.
Art. 9. AMMISSIONE AL CONSORZIO.
Art. 10. RECESSO DAL CONSORZIO.
Capo III
Art. 11. ORGANI.
Art. 12. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
Art. 13. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
Art. 14. CONVOCAZIONE E SEDUTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE.
Art. 15. MODALITA DI VOTAZIONE NELL’ASSEMBLEA CONSORTILE.
Art. 16. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
Art. 17. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Art. 18. SOSTITUZIONE E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Art. 19. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Art. 20. ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Art. 21. PRESIDENTE DEL CONSORZIO.
Art. 22. VICEPRESIDENTE DEL CONSORZIO.
Art. 23. PREROGATIVE E RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI.
Capo IV
Art. 24. UFFICI E PERSONALE.
Art. 25. NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE.
Art. 26. COMPETENZE DEL DIRETTORE.
Art. 27. SEGRETARIO DEL CONSORZIO.
Art. 28. INCARICHI A CONTRATTO.
Art. 29. REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E VERIFICA GESTIONE.
Capo V
Art. 30. Funzione normativa.
Art. 31. TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI
Art. 32. Disposizione finale.
Art. 33. REVISIONE DEllo statuto.
Art. 34. Entrata in vigore.
CONVENZIONE
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL CONSORZIO C.I.S.A.
ex art. 30 del T.U. n° 267/2000
L'anno duemilacinque il giorno _______ avanti a me ________________________ Segretario del Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale ed Ufficiale Rogante sono comparsi i signori:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
7. ___________________________
8. ___________________________
9. ___________________________
ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni:
1. Serramanna _________;
2. Sanluri _____________;
3. Samassi ____________;
4. Nuraminis __________;
5. Segariu ____________;
6. Furtei ______________;
7. Samatzai ___________;
8. Serrenti ____________;
9. Villasor ____________.
PREMESSO
- che i sopra citati primi otto Enti fanno parte del Consorzio C.I.S.A. costituito a seguito di revisione del Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Reflue di Serramanna, ai sensi dell'articolo 60 della legge 8.6.1990, n. 142,
- che, a seguito dell’istanza del Comune di Villasor di entrare a far parte del Consorzio, favorevolmente accolta dall’Assemblea Consortile, occorre procedere all’adeguamento dello Statuto;
- che tale adeguamento si rende opportuno anche per via dell’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta che ha inciso sulla organizzazione del Consorzio;
- che è intenzione del Consorzio ampliare le funzioni finora esercitate estendendole, fra le altre, anche alla progettazione, realizzazione e gestione di reti di distribuzione gas, nonché degli impianti di compostaggio di qualità;
- che i presupposti di estensione dei servizi sono confermati dalla volontà delle parti contraenti;
- che, pertanto, la volontà comune di valorizzare l’attività del Consorzio implica la stipula della convenzione che sostanzia l'accordo associativo e di un nuovo statuto che dovrà tenere conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli enti associati;
TUTTO CIO' PREMESSO
fra i sopra citati Enti locali si conviene e si stipula quanto appresso.
Art. 1
DENOMINAZIONE
1. I soggetti stipulati convengono di mantenere al Consorzio la denominazione di C.I.S.A. Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale.
Art. 2
FINI
1. Il Consorzio è costituito per l’assunzione diretta, nelle forme e secondo le modalità per ciascuno di essi consentite, dei seguenti servizi, funzioni e attività di interesse degli enti consorziati:
a) realizzazione e gestione di impianti e del servizio di captazione, raccolta, potabilizzazione ed adduzione della risorsa idrica;
b) progettazione, costruzione e gestione di una rete di depurazione delle acque, che preveda fra l’altro il rilevamento della portata convogliata dai collettori e della qualità dei liquami, nonchè la tempestiva segnalazione ai Sindaci dei Comuni degli eventuali scarichi non contenuti nei limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti compresa la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento differenziato per i Comuni consorziati e per quelli che ne facciano richiesta;
d) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di compostaggio di qualità;
e) la gestione del servizio espropriazioni ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 327/2001;
f) la gestione del catasto dei terreni e dei fabbricati ai sensi del D.Lgs. n° 112/1998 e successivi decreti ministeriali di attuazione;
g) l’esplicazione di ulteriori attività accessorie e connesse a quanto sopra indicato.
2. Il Consorzio potrà inoltre svolgere le seguenti attività:
a) la gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi plurimi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in conformità a quanto previsto dalla L. n° 36/94;
b) l’espletamento delle funzioni amministrative delegate dai Comuni in relazione alle autorizzazioni allo scarico di tipo non residenziale, al controllo ed alla gestione del contenzioso;
c) la gestione integrata dei tributi comunali e provinciali, incluse le attività accessorie;
d) la gestione dello sportello unico per le attività produttive per un sistema di servizi unificati alle imprese;
e) la gestione del servizio di animazione economica mediante l’attivazione nel contesto locale di attività di sostegno all’impresa o progetto d’impresa;
f) la gestione di piani di sviluppo locale previa idonea rilevazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi presenti nel territorio;
g) servizi di gestione tecnica per conto dei Comuni o di altri Enti pubblici o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi di cui ai punti precedenti;
h) la progettazione, realizzazione e gestione di reti di distribuzione di gas;
i) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori e gestione degli appalti relativi ad opere, servizi e forniture che rientrano nelle attività del Consorzio e di quelli che i consorziati decidano di affidare al Consorzio.
3. Alla progettazione e costruzione delle opere necessarie il Consorzio provvederà:
a) con i fondi all’uopo destinati nel bilancio d’esercizio e pluriennale e con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
b) con i finanziamenti concessi dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti in base alle leggi vigenti;
c) con i finanziamenti posti a carico dei singoli Comuni consorziati;
d) con i prestiti, anche obbligazionari e i mutui.
4. I suddetti servizi saranno disciplinati da appositi regolamenti e attivabili mediante apposite convenzioni coi singoli Consorziati.
5. Tutti i servizi potranno essere svolti anche per conto dei Comuni non consorziati, nonché di altri enti pubblici o di privati mediante la stipula di apposita convenzione disciplinante i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 3
PATRIMONIO
1. I beni mobili ed immobili conferiti o successivamente acquisiti costituiscono il patrimonio del Consorzio. Esso comprende:
a - il patrimonio conferito all’atto della costituzione;
b - i beni immobili e mobili, i fondi liquidi conferiti in dotazione dagli Enti consorziati successivamente alla costituzione del Consorzio;
c - i beni immobili e mobili acquisiti dal Consorzio con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente.
2. Tutti i beni mobili ed immobili conferiti in dotazione sono iscritti, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio con propri mezzi finanziari, nel libro dei cespiti del Consorzio stesso; i beni mobili registrati e i beni immobili vengono altresì iscritti e trascritti a nome del Consorzio presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.
3. Gli Enti Consorziati, per le finalità di cui al precedente Articolo 3, conferiscono il capitale di dotazione. A tal fine il Consorzio dispone, a titolo di capitale di dotazione iniziale, degli impianti, delle reti e dei beni ad esso appartenenti, quali risultano dal suo ultimo bilancio approvato.
4. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea consortile, che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.
Art. 4
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1. Ai fini della determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio si applica il criterio della riserva del 70% delle quote a favore degli otto Comuni soci del Consorzio alla data del 31.12.04. Nell’ambito di tale 70% il riparto delle quote fra gli otto Comuni predetti avviene per un 20% in misura uguale fra tutti e per il restante 50% in modo direttamente proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune. Il restante 30% delle quote è suddiviso fra tutti i consorziati in maniera direttamente proporzionale al numero degli abitanti.
2. In applicazione del criterio di cui al comma 1, alla data di approvazione del presente Statuto le quote di partecipazione dei Consorziati sono così composte:
Comune di Furtei 6,0%
Comune di Nuraminis 8,1%
Comune di Samassi 13,7%
Comune di Samatzai 6,1%
Comune di Sanluri 20,4%
Comune di Segariu 5,3%
Comune di Serramanna 22,3%
Comune di Serrenti 13,2%
Comune di Villasor 4,9%
3. In caso di ammissione di altri Comuni al Consorzio le quote di partecipazione saranno ricalcolate facendo applicazione del criterio di cui al comma 1. In caso di ammissione di enti locali sovracomunali le quote da attribuire a questi saranno invece determinate nella percentuale sul totale delle partecipazioni deliberata dall’Assemblea consortile e verranno attribuite mediante cessione di uguale percentuale a carico delle quote possedute da ciascun precedente consorziato.
4. Ai fini di garantire la segretezza del voto dei rappresentanti in seno all’Assemblea, le quote di partecipazione devono essere arrotondate al 1° decimale, secondo il criterio numerico dell’arrotondamento per difetto (fino a 0,05 = 0) e per eccesso (oltre 0,05 = 0,1)
5. Le cessioni parziali di quota sono ammesse esclusivamente fra Consorziati e comunque nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma. Devono essere formalizzate con atto pubblico da trasmettere in copia autentica al Consorzio a mezzo di lettera raccomandata da inviare entro 10 giorni dalla stipula.
6. In occasione dei censimenti generali della popolazione si farà adito alla revisione delle quote solo se le variazioni registrate nel numero di abitanti di uno o più Comuni Consorziati saranno ritenute significative a giudizio insindacabile dell’Assemblea del Consorzio.
Art. 5
VALUTAZIONE DEI BENI CONFERITI AL CONSORZIO.
1. I beni conferiti dai Consorziati successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto sono valutati al valore storico di acquisizione all’Ente consorziato e/o di costruzione.
2. Detto valore, attualizzato, dev’essere depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati sul valore storico secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati effettuati o siano stati effettuati in maniera difforme dalla legge.
Art. 6
Trasferimenti per partecipazione alle spese.
1. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, trasferimenti regionali, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di bilancio.
2. I comuni consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari a un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.
Art. 7
ONERI FINANZIARI
1. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della L. 26 aprile 1983, n. 131.
2. Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della motivata e regolamentare documentata richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario "ad acta" presso l'ente inadempiente per l'emissione del mandato d'ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.
Art. 8
DURATA ED ESTINZIONE DEL CONSORZIO
1. Il Consorzio ha durata fino al 31 Dicembre 2030.
2. La durata è prorogata di nove anni in nove anni salvo che, almeno tre anni prima di ogni scadenza, intervengano apposite deliberazioni di recesso da parte dei competenti organi di Enti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione.
3. Il Consorzio potrà cessare anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Consortile assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, rappresentanti almeno i 2/3 delle quote consortili complessive. In tal caso le procedure di scioglimento e liquidazione verranno svolte dal Collegio dei Revisori, che assumeranno la funzione di liquidatori, avvalendosi del personale consortile.
4. A seguito dell’estinzione il patrimonio del Consorzio verrà ripartito coi seguenti criteri:
a) gli impianti e le reti insistenti sul territorio dei singoli Comuni, se a suo tempo costruiti a cura e spese del Comune interessato o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi con vincolo di destinazione alla realizzazione di quelle esclusive opere, verranno assegnati gratuitamente ai singoli Comuni di pertinenza;
b) gli impianti e le reti insistenti sul territorio dei singoli Comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), saranno ugualmente assegnati ai singoli Comuni interessati ma, in tal caso, ciascun Comune dovrà rimborsare alla liquidazione del Consorzio il valore degli impianti e reti ad esso assegnati per la parte non ancora ammortizzata. Così anche per gli impianti centralizzati al servizio di più Comuni, nel qual caso la somma da versare da ciascuno di essi sarà determinata in base alle quote di partecipazione;
c) i beni assegnati in affitto od in comodato saranno restituiti a ciascuno dei Comuni che li avevano assegnati;
d) gli impianti centralizzati e le altre attività nette risultanti dallo stato finale di liquidazione saranno ripartiti in proporzione alla quota di partecipazione, all'occorrenza mediante criteri integrativi di compensazione fra gli Enti interessati.
Art. 9
RECESSO
1. Uno o più Consorziati possono recedere dal Consorzio purchè sulla richiesta di recesso si esprima positivamente l'Assemblea consortile con il voto favorevole di oltre la metà dei componenti presenti, che rappresentino oltre la metà delle quote di partecipazione, compreso il recedente.
2. La richiesta di recesso deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 Giugno di ciascun anno. Farà fede il timbro postale. In tal caso il recesso, se assentito dall’Assemblea consortile con le modalità di cui sopra, diverrà efficace ed operante il 1° Gennaio dell'anno successivo.
3. Al Comune recedente verranno assegnati gratuitamente gli impianti funzionali insistenti sul suo territorio purchè da esso costruiti direttamente o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo, o anche da terzi, per la realizzazione di opere da effettuarsi esclusivamente in quel territorio comunale.
4. Gli impianti insistenti nel territorio del Comune recedente costruiti dal Consorzio con finanziamenti propri o, comunque, diversi da quelli di cui al Comma precedente saranno ugualmente assegnati al Comune che dovrà rimborsare al Consorzio il valore degli impianti per la parte non ancora ammortizzata, previa detrazione del pro-quota di sua spettanza.
5. Viene fatta eccezione per le opere indivisibili o comunque indispensabili perchè il Consorzio possa continuare ad esercitare i propri servizi nei territori degli altri Comuni non recedenti. Con riferimento a tali opere il recesso comporta rinuncia ad ogni diritto da parte del Comune recedente.
6. Gli eventuali mutui contratti dal Consorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare al Comune recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico del Comune stesso. In alternativa il Comune recedente dovrà subentrare al Consorzio in qualità di Ente mutuatario. L’effettivo subentro del Comune recedente in tali mutui costituirà condizione sospensiva dell’efficacia del recesso pur assentito.
7. Il Comune recedente conserva l'obbligo di concorrere al pagamento degli oneri di ammortamento di mutui eventualmente in precedenza contratti per l'esecuzione di opere diverse da quelle di cui al comma precedente.
8. La quota di partecipazione del recedente viene attribuita agli altri Consorziati in proporzione, applicando il criterio di cui all’art. 4 che precede.
Art. 10
AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI
1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri enti locali al Consorzio dopo la sua istituzione.
2. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali.
3. Le richieste di ammissione dovranno essere esaminata dall'Assemblea consortile che deciderà con deliberazione motivata assunta con voto favorevole di oltre la metà dei membri presenti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote consortili.
4. Con successiva deliberazione, da adottare nella stessa seduta, l’Assemblea consortile stabilirà la quota della partecipazione da riconoscere in capo a ciascun nuovo associato, secondo i criteri di cui all’Articolo 4 che precede e la uguale percentuale delle cessioni di quote a carico dei consorziati in atto.
5. L'ammissione comporta l'approvazione di un nuovo schema di Convenzione aggiuntiva, con la ridefinizione, su decisione dell'Assemblea, del riparto delle quote di cui al precedente Articolo 4 da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 31, comma 2, del T.U. n. 267/2000.
Art. 11
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o legale rappresentante ovvero di un suo Delegato, designato per iscritto e scelto tra i consiglieri comunali, con potere di voto pari alla quota di partecipazione dell'Ente rappresentato.
2. L'Assemblea consortile, dopo l'insediamento, ha carattere permanente e si susseguono a farne automaticamente parte i legali rappresentanti in carica tempo per tempo od i loro Delegati. L’incarico del Delegato cessa con la scadenza del mandato del delegante.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l’Assemblea consortile sono regolati dalla legge ed alla perdita della qualifica di rappresentante legale dell’Ente.
4. Non possono far parte dell'Assemblea, e se ne fanno parte decadono, i dipendenti del Consorzio, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonchè i titolari e contitolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.
5. Ogni volta che si verifica una modificazione soggettiva dei componenti l'Assemblea, questa, nella sua prima seduta utile, esamina preliminarmente le condizioni dei nuovi membri.
Art. 12
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
1. L'Assemblea consortile è l'organo politico-amministrativo di indirizzo, controllo e verifica del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenziali delle comunità locali, nel cui seno i consorziati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'Assemblea ha il proprio Presidente ed autonomia organizzativa. Essa ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
· Approvazione del regolamento per il funzionamento dell’Assemblea;
· Approvazione della ammissione di nuovi Consorziati e del recesso di Consorziati;
· Esame delle condizioni dei propri componenti e pronuncia di decadenza;
· Elezione e revoca del Presidente dell'Assemblea;
· Elezione e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
· Pronuncia della decadenza e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dall’art. 55 e ss. del T.U. n° 267/2000 e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
· Nomina e licenziamento del Direttore del Consorzio;
· Elezione dei Revisori dei Conti con le modalità previste dall’art. 234 del T.U. n° 267/2000;
· Fissazione dell’indennità di carica, nei limiti di legge, dei componenti l’Assemblea consortile, del Presidente dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio;
· Trattamento economico del Segretario e del Direttore;
· Approvazione delle modifiche statutarie, nei limiti e con le modalità stabilite nel presente atto;
· Approvazione di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere, bilanci preventivi (comprese le variazioni) e consuntivi; programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
· Destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione;
· Approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
· Nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni;
· Approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile limitatamente a quelli appartenenti al patrimonio disponibile;
· Approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
· Approvazione delle convenzioni con Province, Comuni, Aziende, altri Consorzi e Società di cui all’art. 42, comma secondo, Lett. c) del T.U. n° 267/2000;
· Fissazione degli indirizzi da osservare per la gestione dei servizi;
· Dotazione organica del Personale e relative variazioni:
· Assunzione di mutui.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 13
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
1. Il Presidente dell’Assemblea è eletto dall'Assemblea consortile, nel suo seno, nella seduta di insediamento, subito dopo l'esame delle condizioni dei componenti, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nel presente statuto.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese col voto favorevole di oltre la metà dei presenti che siano altresì titolari di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta.
3. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.
4. Il Presidente dell’Assemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni:
a - Rappresenta e convoca l'Assemblea;
b - Stabilisce l'ordine del giorno;
c - Presiede le adunanze;
d - Sottoscrive i verbali delle riunioni e gli altri atti e documenti inerenti l’attività dell’Assemblea;
e - Vigila sulla trasmissione degli atti agli Enti consorziati.
Art. 14
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una specifica competenza tecnico amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese su liste concorrenti (che devono contenere sia il nominativo del candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia i nominativi di almeno due e massimo cinque candidati alla carica di Consigliere) presentate da tanti membri dell’Assemblea che rappresentino almeno il 35% delle quote consortili e contenenti i curricula dei candidati proposti.
3. In caso di unica lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione ha luogo con il voto favorevole di oltre la metà dei presenti che siano altresì titolari di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta.
4. In caso di pluralità di liste, la lista che abbia conseguito, con i voti validi espressi, la maggioranza delle quote consortili rappresentate, vedrà eletto quale Presidente il proprio candidato.
5. I quattro seggi di Consigliere saranno ripartiti fra le liste concorrenti sulla base dei voti ottenuti, con applicazione del metodo proporzionale puro.
6. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni. Fino all'esecutività della deliberazione di nomina dei successori restano in carica i componenti uscenti, fatte salve diverse disposizioni legislative.
7. La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente comporta l'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione. La cessazione di uno o più Consiglieri implica la surrogazione col primo dei non eletti della rispettiva lista. In caso di esaurimento della lista nella quale si è verificata la cessazione si procederà al rinnovo dell’elezione dei 4 Consiglieri. I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza dell’originario mandato.
ART. 15
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
1. Il Consiglio di Amministrazione, collabora con il suo Presidente per l’attuazione del programma di governo approvato dall’Assemblea e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del T.U. n° 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge all’Assemblea e che non ricadano nelle competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione; esso riferisce semestralmente all’Assemblea sul proprio operato e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.
3. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) l’adozione della proposta di bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, del rendiconto e della relazione al conto consuntivo;
b) la determinazione delle tariffe dei servizi e dei prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
c) propone la destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione;
d) propone l’estensione delle attività consortili ad altri pubblici servizi.
4. Al Consiglio di Amministrazione, altresì, compete:
a) approvare, in base agli indirizzi dell’Assemblea, i progetti preliminari e definitivi e tutti i provvedimenti che comportano spese non attribuiti ad altri organi;
b) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
c) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
d) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e/o qualitativa dei servizi;
e) nominare, quando necessario, le Commissioni di esperti per selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
f) determinare il misuratore ed i modelli di rilevazione di controllo economico interno di gestione;
g) adottare, in via d’urgenza, le deliberazioni relative a variazioni del bilancio, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
h) approvare, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa dei servizi, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea, dandone tempestiva informazione alla medesima;
i) autorizzare il Direttore ad attuare forme di collaborazione per la realizzazione di servizi comuni, per l’acquisizione di forniture, per l’attività di progettazione in campi specifici di interesse comune dei consorziati, con facoltà di sottoscrivere in merito protocolli o convenzioni.
l) informare semestralmente l’Assemblea sull’andamento della gestione;
m) adottare tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Direttore, del Segretario, dei Dirigenti.
ART. 16
PRESIDENTE DEL CONSORZIO.
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.
2. E’ l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità e la continuità delle attività del Consorzio.
3. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio in base ai poteri che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.
4. In particolare, il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dandone informazione all’Assemblea alla prima seduta utile, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto. Tuttavia, l’esercizio di quest’ultima funzione può essere attribuito, con atto scritto, al Direttore, al Segretario od al Responsabile del Servizio a seconda della competenza professionale nella materia oggetto della lite;
b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio d’Amministrazione;
d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e servizi;
f) può delegare per singole materie o affari le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
g) promuove iniziative, sentita l’Assemblea, per concludere accordi di programma con gli altri Enti;
h) nomina il Segretario del Consorzio;
i) vigila sull’esecuzione delle Deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
l) vigila sull’andamento del Consorzio e sull’operato del Direttore;
m) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
n) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio d’Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;
o) comunica all’Assemblea consortile le vacanze dalla carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza;
p) nomina il Vice Presidente in seno al Consiglio di Amministrazione.
ART. 17
TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI
1. Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'Assemblea debbono essere trasmessi, a cura del Segretario, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all’Albo.
2. Sono considerati atti fondamentali ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del T.U. n. 267/2000, quelli di competenza dell’Assemblea indicati dall'art. 13 dello Statuto.
3. Le deliberazioni e tutti gli atti del Consorzio potranno essere inviati anche tramite posta elettronica o con altro sistema più adeguato.
Art. 18
CONSULTAZIONI E INFORMAZIONE
1. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedono i componenti dell'assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote.
2. Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine gli organi del Consorzio possono procedere prescindendo dal parere medesimo.
3. Se gli organi consortili competenti decidono diversamente da quanto indicato nel/i parere/i eventualmente espressi, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.
4. I Comuni aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con la sua attività.
Art. 19
GARANZIE
1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli enti partecipanti indistintamente. Ove ciò non sia possibile si applica il principio della gestione per centri di costo.
2. Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.
3. La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 45 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
4. L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se la richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20% delle quote consortili.
Art. 20
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
1. Gli eventuali conflitti fra gli Enti consorziati ovvero fra gli stessi ed il Consorzio saranno deferiti come per legge all’Autorità giurisdizionale competente.